L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 10 luglio 2017, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 10 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Novembre 2014 (sospensione)
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