L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: fermo, in ogni caso, l’obbligo di rendiconto, costituisce ipotesi di lecita compensazione soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente, che tuttavia non può ritenersi di per sè integrato dalla generica “facoltà di sottoscrivere quietanze e di riscuotere somme” eventualmente contenuta nella procura alle liti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 3 luglio 2017, n. 81
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 03 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Marzo 2014 (sospensione)
0 Comment