La rilevanza deontologica dell’illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 03 Luglio 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Ottobre 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10537 del 03 Maggio 2018 (respinge)
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