Gli obblighi deontologici da osservare prima di agire contro un collega

L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 38 Codice deontologico Forense (già art. 22 cod. prev.) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 03 Luglio 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Ottobre 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10537 del 03 Maggio 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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