L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 3 luglio 2017, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 03 Luglio 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 09 Giugno 2014 (censura)
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