Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l’asserita nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l’art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U., poiché gli era stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell’esercizio della professione di avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 1° giugno 2017, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 01 Giugno 2017 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Aprile 2014 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29878 del 20 Novembre 2018 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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