La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera con cui il consiglio dell’ordine aveva rigettato la domanda di reicrizione all’albo, nel contempo disponendo in via sostitutiva l’iscrizione del ricorrente stesso nell’Albo degli Avvocati).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71
NOTA:
In tema di annullamento del rigetto dell’iscrizione all’albo e successiva competenza all’iscrizione stessa cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 30 marzo 2017, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 17 marzo 2017, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 01 Giugno 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 2014
0 Comment