In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione – in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: “irreprensibile”), che la legge richiede per l’iscrizione nell’albo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99.
In sede di Legittimità, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 10921 del 19 maggio 2014, nonché Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Miami), SS.UU,, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653.
NB: Il principio di cui in massima si riferisce alla disciplina previgente, giacché, a seguito della riforma dell’Ordinamento forense, la cancellazione non è più tra le sanzioni disciplinari irrogabili (cfr. art. 52 L. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 01 Giugno 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 2014
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