Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi (dell’avvocato stabilito)

E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dall’incolpato che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con la quale il COA aveva escluso la dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 64

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 317, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 305, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 29 luglio 2016, n. 284, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 01 Giugno 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 09 Giugno 2015
abc, Giurisprudenza CNF

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