L’Avvocato non può condizionare il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa, al riconoscimento delle proprie competenze, a meno che la medesima non vi consenta espressamente, con dichiarazione specifica e dettagliata, ovvero si tratti di somme che il difensore stesso abbia anticipato a titolo di spese vive, purché ne dia immediata comunicazione all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2017, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 10 Maggio 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Giugno 2014 (avvertimento)
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