La carica sociale con poteri di gestione o rappresentanza è incompatibile con l’esercizio della professione forense (anche a prescindere dal fine di lucro)

Il legale che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza (art. 18 L. 247/2012, già art. 3 r.d.l. n. 1578/1933), anche a prescindere dal fine di lucro della società stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 56

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 novembre 2014, n. 172.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 13 Dicembre 2013 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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