La documentazione richiesta per l’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori legali è strettamente correlata con la residenza dell’interessato e, pertanto, appare corretto il comportamento del ricorrente che ha offerto una documentazione di provenienza da uffici siti nel luogo di residenza fino a pochi giorni prima della richiesta di iscrizione. (Accoglie ricorso avverso deliberazione C.d.O. di Gorizia, 3 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 27 ottobre 1994, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 27 Ottobre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 03 Novembre 1992
0 Comment