La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, specie se pronunciata in assenza di istruttoria dibattimentale e senza esame del merito, operando nella specie il principio secondo cui la sanzione disciplinare può essere irrogata solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Maggio 2005 (prescrizione)
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