Non vìola l’art. 44 ncdf (“Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega”) l’avvocato che, dopo essersi accordato sulla somma dovuta in forza di titolo giudiziale, richieda l’ulteriore importo dell’imposta di registro, come successivamente determinata dal competente ufficio sul titolo esecutivo stesso, trattandosi di fatto sopravvenuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 10 maggio 2017, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 10 Maggio 2017 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 08 Novembre 2012 (avvertimento)
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