La ratio dell’art. 41 ncdf, già art. 27 cdf (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di riconoscere all’Avvocato la funzione di esclusivo referente del proprio assistito, al fine di preservarlo da eventuali comportamenti inappropriati e sleali della controparte.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 241.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 29 Aprile 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 2014 (sospensione)
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