Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto la revoca della sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 29 Aprile 2017 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 03 Maggio 2016 (sospensione cautelare)
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