L’efficacia esecutiva ex lege delle decisioni del CNF

La sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578 ratione temporis applicabile), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l’incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l’eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede (Nel caso di specie, l’avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 31.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 04 Aprile 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 11 Dicembre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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