L’abolitio “criminis” è rilevabile d’ufficio (ed opera retroattivamente)

In presenza di una causa di estinzione dell’illecito, il giudice disciplinare è legittimato a pronunciare anche d’ufficio (cioè a prescindere da uno specifico motivo di impugnazione) sentenza di assoluzione in tutti i casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’incolpato e la sua rilevanza disciplinare emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato per non aver assolto l’obbligo di formazione continua. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina sulle cause di esonero ed esenzione dal predetto obbligo, introdotta successivamente ai fatti de quibus, ed ha quindi annullato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 3 aprile 2017, n. 35

NOTA:
Sull’orientamento più risalente (e ormai da ritenersi normativamente superato in quanto fondato sul non più attuale principio del tempus regit actum), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), sentenza n. 31 del 16 marzo 2011, secondo cui “L’abrogazione nel tempo di una sanzione disciplinare non fa venir meno retroattivamente la relativa responsabilità”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 03 Aprile 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 16 Gennaio 2012 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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