I reclami in materia elettorale, a norma dell’art. 6 del d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, devono essere presentati direttamente al Consiglio Nazionale Forense entro dieci giorni dalla proclamazione. Conseguentemente, deve dichiararsi inammissibile il reclamo, perché irritualmente e tardivamente proposto, che sia stato presentato presso il Consiglio dell’Ordine e che sia pervenuto presso gli uffici di segreteria del Consiglio Nazionale Forense dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla legge. (Dichiara inammissibile reclamo contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 13 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 Ottobre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 13 Dicembre 1993
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