Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicché va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, anche perché le tipologie delle pene disciplinari e l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statuale (L. n. 247/2012 già R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382)
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017
NOTA:
In senso conforme, Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 9097 del 3 maggio 2005 nonché Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 5164 del 12 marzo 2004.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 17115 del 11 Luglio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 382 del 30 Dicembre 2016
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