Nei procedimenti amministrativi celebrati avanti ai consigli territoriali (nel caso di specie, rigetto della domanda di iscrizione all’albo), vi è l’obbligo di convocare l’iscritto, ma è onere di quest’ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di presenziarvi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.
In sede di Legittimità, in senso conforme, per tutte, Cassazione Civile (pres. Preden, rel. Amatucci), SS.UU, 20 luglio 2012, n. 12608.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 30 Marzo 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 21 Maggio 2015
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