La mancata o inesatta notifica all’incolpato del provvedimento di sospensione disciplinare rileva al fine di escludere rilevanza disciplinare alle attività professionali medio tempore compiute dall’incolpato stesso (Nel caso di specie, la comunicazione della decisione disciplinare non si perfezionava per “mancanza” del destinatario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 22 marzo 2017, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 22 Marzo 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Dicembre 2013 (sospensione)
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