Il procedimento disciplinare deve ritenersi validamente radicato anche se non sia stato previamente esperito un tentativo di conciliazione, in quanto nessuna norma dell’ordinamento professionale ne impone il previo svolgimento quale condizione di legittimità del successivo avvio della fase disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della decisione disciplinare perché non preceduta da un tentativo di bonaria composizione della lite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bonzo), sentenza del 3 luglio 2008, n. 65.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 09 Marzo 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Giugno 2016 (censura)
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