L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare un ricovero in codice bianco per una caduta con trauma contusivo ad una spalla e dimissioni immediate con antidolorifico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 6.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 16690 del 06 Luglio 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 217 del 28 Dicembre 2015
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