La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa

L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncdf (già artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna competenza professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 163, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 09 Marzo 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Maggio 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment