L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Mirigliani), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 300.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)
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