La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 12 novembre 2016, n. 327, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37., Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197.
In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Cass. Civ. sez. Un. n. 28339 del 22.12.2011, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment