Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90, così come modificato dall’art. 15 della l. n. 15/2005, non è consentita una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della PA, ma solo quella connessa al procedimento, sicché è inammissibile in quanto generica l’istanza di accesso formulata dall’incolpato senza specificazione dei singoli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei quali l’istanza stessa sia stata depositata (Nel caso di specie, ritenendo ingiusto il rigetto della propria istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, il ricorrente aveva eccepito l’asserita nullità della della sanzione e dell’intero procedimento disciplinare, per ritenuta violazione degli artt. 3-24-25 e 97 della Costituzione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, parere del CNF n. 6/2008.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 408 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 10 Settembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19526 del 23 Luglio 2018 (respinge)
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