L’impedimento dell’avvocato a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine, nell’ambito di un procedimento disciplinare, rappresentato mediante semplice comunicazione telegrafica, senza alcuna certificazione medica, non comporta la nullità della decisione eventualmente adottata dal Consiglio dell’Ordine per la mancata audizione dell’interessato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 20 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Benedetto), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 13 Ottobre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 20 Novembre 1992
0 Comment