Il Coa di Roma formula il seguente quesito: “Si valuti se un avvocato che abbia pratiche disciplinari pendenti davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina della propria regione, possa richiedere ed ottenere il trasferimento ad altro Ordine del Distretto della Corte d’Appello, anche se ciò rischi di incidere sulla terzietà e composizione del Collegio giudicante, creando i presupposti per eventuali incompatibilità con uno di componenti”.

La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 57 della L. 247/2012 “durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo”.
Pur essendo il trasferimento provvedimento diverso dalla cancellazione, deve ritenersi che il divieto posto dalla disposizione testè richiamata operi anche nell’ipotesi di domanda di mobilità avanzata dall’avvocato nei cui confronti il COA ha inviato gli atti al consiglio di disciplina, atteso che il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall’albo, e cioè con un atto che, nell’ipotesi in esame, la legge vieta di adottare.
Siffatta conclusione trova conferma nella formula della disposizione che fissa l’operatività del divieto di cancellazione al momento dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina da parte del COA, così privando quest’ultimo, a far data da detto invio, del potere di deliberare la cancellazione dall’albo del proprio iscritto.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), 28 aprile 2017, n. 23

Quesito n. 260, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 23 del 28 Aprile 2017
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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