Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Utilizzazione da parte di un interlocutore all’insaputa dell’altro di registrazioni di conversazioni – Legittimità – Sussiste.

Non è sanzionabile disciplinarmente la produzione in giudizio di un mezzo di prova (registrazione su un nastro magnetico di una conversazione con un testimone). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 13 aprile 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 13 Ottobre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 13 Aprile 1992
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment