L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva vanamente richiesto al consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di certificato medico che si limitava a dichiarare una sua patologia gastrointestinale. Impugnata la relativa sanzione, il CNF rigettava l’eccezione, ritenendo l’impedimento non assoluto e generico. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato in parte qua Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13982 del 6 giugno 2017
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 28 settembre 2016, n. 301, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13982 del 06 Giugno 2017 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 311 del 20 Ottobre 2016
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