Ritiene la commissione – conformemente ai propri precedenti in materia (cfr. parere 10 aprile 2013, n. 33) – che la risposta debba essere affermativa e che quindi l’avvocato iscritto, seppure sospeso. sia tenuto al pagamento del contributo.
La sospensione, sia essa volontaria o disciplinare, costituisce infatti una semplice parentesi “operativa”, ma non implica, neppure nelle intenzioni dell’avvocato che ne faccia richiesta o che la subisca, la volontà di essere cancellato dall’Albo: orbene, il contributo di cui si discute discende dalla mera iscrizione, indipendentemente dalla intensità dell’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.
Se ne ha conferma ove si consideri che il comma 6 dell’art. 29 L. 247/12 prevede la sospensione per gli iscritti che non versino il contributo e la revoca del provvedimento amministrativo, nel momento in cui la posizione contributiva venga regolarizzata e non si legge che il versamento non debba tener conto del periodo durante il quale era operante la sospensione.
In altri termini, si ritiene che il contributo sia dovuto quale conseguenza diretta della iscrizione all’albo, indipendentemente da eventuali parentesi “operative”.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 22 febbraio 2017, n. 12
Quesito n. 263, COA di Agrigento
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 22 Febbraio 2017- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera (quesito)
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