La rinuncia all’esposto disciplinare è irrilevante (tanto in rito quanto nel merito)

L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento, né attenua la gravità del comportamento dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 398 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Dicembre 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20344 del 31 Luglio 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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