I provvedimenti adottati dal Consiglio territoriale, di surroga dei consiglieri per morte, dimissioni, incompatibilità, etc. sono impugnabili davanti al giudice amministrativo (e non già davanti al CNF) nel termine previsto dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 (codice del processo amministrativo) decorrente dalla pubblicazione nel sito del Consiglio stesso.
NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 24149 del 13 ottobre 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 398 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Dicembre 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20344 del 31 Luglio 2018 (respinge)
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