Il reclamo elettorale deve essere notificato, a pena di inammissibilità, sia a coloro il cui status viene contestato che al Consiglio dell’Ordine e deve essere necessariamente depositato, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 382/1944, presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense, nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. (Nella specie il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il reclamo pervenuto in segreteria oltre i dieci giorni previsti dalla legge). (Dichiara inammissibile reclamo avverso risultati elezioni Consiglio Ordine Avellino).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Gazzara), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 Ottobre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 13 Ottobre 1993
0 Comment