Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi

Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l’attività richiestagli fosse “puramente materiale e passiva”, nonché del tutto marginale in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 393 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Giugno 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6961 del 11 Marzo 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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