Ignorantia “legis” non excusat, anche in ambito deontologico

L’eccezione di non conoscenza di una norma del codice deontologico costituisce doglianza destituita di fondamento, giacché dette norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell’ambito dell’esercizio professionale. In ogni caso, l’ignoranza non è comunque giustificabile dopo un certo periodo dall’introduzione di una norma deontologica a carattere innovativo (Nel caso di specie, al professionista veniva contestata la violazione dell’art. 51 cod.deont. per aver assunto un incarico contro un proprio ex cliente prima che fosse trascorso “almeno un biennio” dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato impugnava la sanzione eccependo di aver ignorato in buona fede la nuova formulazione della norma -peraltro entrata in vigore già da circa 3 anni al momento della condotta-, avendo egli asseritamente fatto affidamento sulla previgente previsione deontologica che stabiliva un “ragionevole periodo di tempo”, anziché un “biennio”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 387

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 387 del 30 Dicembre 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 02 Marzo 2011 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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