Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di pagamento del compenso per le prestazioni svolte – Provvedimento di liquidazione di onorari – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di liquidazione di onorari operata dal Consiglio dell’Ordine. Infatti, il parere che l’Ordine Forense è tenuto ad esprimere sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto da avvocati e procuratori in ordine alla congruità della parcella per onorari professionali, ai sensi dell’art. 636 c.p.c., è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, in quanto proveniente da un organo incaricato di una funzione tipicamente pubblicistica. Pertanto, il legale che si ritenga leso dal parere espresso dal Consiglio dell’Ordine sulla richiesta di onorari presenta una situazione di interesse legittimo, correlata ad un interesse pubblico protetto da norme di azione, e deve difendere la propria posizione davanti al giudice amministrativo. (Dichiara la inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. De Dominicis), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 13 Ottobre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Ottobre 1993
Giurisprudenza CNF

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