La mancanza, nella sola copia della decisione disciplinare, della sottoscrizione del presidente o del segretario

La mancanza, nella decisione disciplinare, della sottoscrizione del presidente e del segretario non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto, non è legittimato a dedurre, in sede di impugnazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 376 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Luglio 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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