In analogia con quanto previsto in tema di cancellazione amministrativa dall’albo, il rigetto dell’istanza di autorizzazione alle notifiche in proprio (cartacee) e la successiva revoca dell’autorizzazione stessa (art. 7 L. n. 53/1994) è necessario sentire l’interessato ovvero porlo in condizioni di essere sentito e di esercitare il proprio diritto di difesa, a pena di nullità dei provvedimenti altrimenti adottati.
NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 272, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 205.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 30 Dicembre 2016 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 12 Giugno 2014
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