Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Esonero dal mandato conferito – Obbligo del professionista di adempiere a tutti gli incombenti opportuni – Mancanza – Rilevanza disciplinare – Sussiste.

Per consolidata giurisprudenza, il professionista che ha ricevuto da parte del cliente l’esonero dal mandato deve provvedere a tutti gli incombenti opportuni affinché non derivi pregiudizio alcuno al cliente per l’interruzione della prestazione. (Nel caso di specie il Consiglio Nazionale Forense, esaminando l’intera procedura e considerando i precedenti del ricorrente, la sua giovane età, l’inesperienza e la auspicabile correzione di condotta nonché la relativa tenuità degli importi, ha ritenuto di dover ridurre la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale da mesi sei a mesi quattro). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 18 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 86

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 13 Ottobre 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 18 Dicembre 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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