La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo

La cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente (art. 17, co. 12, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 355

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 169, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tirale), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 137.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 355 del 15 Dicembre 2016 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 11 Aprile 2014 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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