L’avvocato, incaricato del recupero di somme, è tenuto al versamento di quanto ricevuto per capitale, interessi e spese al cliente, al quale, prima, durante o al termine della procedura può chiedere il compenso nelle forme previste dalle leggi, dalla deontologia e dalla consuetudine. Il comportamento per un’anticipata trattenuta di tali compensi deve essere preventivamente concordato con il cliente e deve risultare da una corretta contabilità anche fiscale. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Foggia, 18 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 13 Ottobre 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 18 Dicembre 1992 (sospensione)
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