Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 346 del 24 Novembre 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 11 Novembre 2013 (avvertimento)
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