L’avvocato che pone in essere atti di appropriazione indebita e millantato credito, viola in modo rilevantissimo i principi di correttezza, trasparenza, fedeltà e disinteresse che costituiscono i presupposti della «fiducia», su cui è basato un corretto rapporto tra avvocato e cliente. Nell’ipotesi in cui sia stata esclusa la rilevanza penale dell’appropriazione indebita la sanzione più adeguata deve ritenersi quella della cancellazione dall’albo del professionista. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pisapia), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 13 Ottobre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Dicembre 1991
0 Comment