Non può essere accolta l’eccezione di mutamento del collegio giudicante per essere risultato assente alla seconda udienza uno dei componenti che aveva partecipato alla prima, qualora risulti che, nell’adunanza in cui è stata assunta la decisione, era comunque presente il numero minimo dei componenti per la formazione del collegio giudicante. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pisapia), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 13 Ottobre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Dicembre 1991
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