Il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati è del tutto autonomo dal procedimento penale avente ad oggetto le infrazioni commesse dal professionista. L’irrilevanza penale dei fatti commessi non può, quindi, escludere i riflessi disciplinari derivanti dagli stessi fatti. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pisapia), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 13 Ottobre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Dicembre 1991
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