La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

Il professionista radiato dall’Albo può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma -a pena di inammissibilità della domanda stessa- non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62 L. n. 247/2012), fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 L. n. 247/2012 (già art. 17 RDL n. 1578/1933), non essendo all’uopo sufficiente l’intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 324

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 9 settembre 2011, n. 137, secondo cui “la riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 324 del 20 Ottobre 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

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