In tema di procedimento disciplinare, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116, nonché in sede di Legittimità, per tutte, Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 20 Ottobre 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 12 Novembre 2013 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13982 del 06 Giugno 2017 (accoglie)
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